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Benincasa assolto dalla Disciplinare. Deferimento improcedibile

Benincasa assolto dalla Disciplinare. Deferimento improcedibile

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La Commissione Disciplinare Nazionale ha dichiarato “improcedibile” il deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti del mediano del Cosenza Calcio Giuseppe Benincasa. Di conseguenza, il calciatore potrà giocare regolarmente le ultime partite di campionato e i play off senza temere nessuna ritorsione da parte della giustizia sportiva.

Un successo su tutti i fronti per la linea difensiva del calciatore rossoblu in merito ai cosiddetti contratti fittizi dell’Fc Catanzaro. Benincasa era stato denunciato dal presidente della Lega Pro, Mario Macalli a seguito delle segnalazioni dell’allora curatore fallimentare dell’Fc,Catanzaro Giulio Di Nardo, che riscontrò l’esistenza di più contratti stipulati tra la società dell’amministratore unico Antonio Aiello e il calciatore che secondo l’accusa sarebbero serviti a coprire accordi a “nero” e inoltrati alla Lega dallo stesso calciatore. E la Procura Federale aveva chiesto tre mesi di squalifica e 30mila euro di multa per il calciatore del Cosenza.

Il legale di Benincasa ha chiesto immediatamente l’improcedibilità del deferimento per violazione del termine ultimo per la conclusione delle indagini.

Il rappresentante della Procura Federale, dal canto suo, ha comunicato una rinuncia parziale ai capi di imputazione e in pratica ha dato il via libera alla successiva strategia della difesa di Benincasa perchè, a seguito di tale rinunzia, “necessariamente – ha affermato – non può che venir meno tutto l’impianto accusatorio”. A questo punto, il legale di Benincasa ha insistito ancora di più per l’improcedibilità del deferimento, anche se la Procura aveva riproposto la richiesta di squalifica per il calciatore.

La Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto che il contratto aggiuntivo per la stagione sportiva 2010/2011  trova conferma nell’attività di indagine svolta dalla Procura Federale in epoca successiva al 30 giugno 2011 e ha aggiunto che, poichè solo alla fine del mese di ottobre del 2011 la Lega Pro, in risposta a richiesta della Procura Federale, ha comunicato la data e l’ora in cui sarebbe avvenuto lo scarico dei modelli 1002MV1817 (stagione sportiva 2010-2011) e 0902MV2619 (stagione sportiva 2009-2010), atti che costituiscono sicuramente attività di indagine, ha valutato dunque che la Procura Federale ha agito in violazione dei termini perentori posti dall’articolo 32 del Codice della Giustizia Sportiva, che impone, al comma 11, n.1, che le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1 luglio –31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale (e non risulta che la Procura abbia chiesto per questa fattispecie nessuna proroga per il fatto in esame).

Da qui l’improcedibilità del deferimento e la vittoria di Benincasa.

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